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Il fenomeno che caratterizza
la nostra società è l’impiego quasi totale
del digitale; ciò grazie alla facilità di
generare contenuti digitali e
all’altrettanta facilità ed elevata capacità
di trasmissione/comunicazione/ricezione di
contenuti in formato digitale.
Oggi, dunque,
una parte sempre più consistente della
documentazione e delle evidenze di business[i]
nasce in digitale, circola per via
informatica ed è gestita esclusivamente in
formato elettronico per tutto il suo ciclo
di vita: vedansi le E-mail, i documenti
informatici[ii]
propriamente detti e le transazioni che sono
scambiate, più o meno automaticamente, tra
le organizzazioni ed i loro sistemi
gestionali per attivare e gestire i più
svariati processi di business ed
amministrativi.
I processi stessi possono
essere controllati e migliorati grazie alle
informazioni digitali che vengono generate
in seno all’organizzazione.
In questo scenario le
organizzazioni hanno non solo l’esigenza di
attrezzarsi con opportuni strumenti
tecnologici, processi e procedure per
produrre, trasmettere, ricevere e gestire
contenuti digitali, ma devono anche operare
per garantirne l’archiviazione, la
conservazione e la futura fruizione, in
particolare di quei contenuti che hanno una
qualche rilevanza sotto il profilo
amministrativo, giuridico, storico, pratico,
informativo, della conoscenza e del know-how
dell’organizzazione e così via.
Non è, quindi, eludibile
l’esigenza di dover fare i conti/affidamento
sulle Memorie Digitali, ossia su “Sistemi”
per conservare nel tempo i contenuti
digitali offrendo certezze circa il
mantenimento nel tempo delle caratteristiche
di autenticità, integrità, immodificabilità,
accessibilità, fruibilità e riproducibilità
dei contenuti digitali.
Il sistema di conservazione
digitale deve anche presentare funzionalità
per eseguire le operazioni di selezione e
scarto archivistico, ossia per individuare
ed eliminare quei “record” per i quali viene
meno l’interesse amministrativo, giuridico,
pratico o storico.
Mentre abbiamo raggiunto una
sufficiente abilità nella produzione e
comunicazione dei “documenti” digitali,
sussistono ancora perplessità per la loro
archiviazione e conservazione.
Le principali riflessioni
vertono sui formati elettronici da adottare,
sull’impiego di funzioni che consentono
l’auto-modifica dei documenti, sulle misure
di sicurezza (informatica), sui sistemi di
autenticazione, ….
Per quanto concerne i formati
e la loro dinamicità (forse il problema che
mette più in difficoltà) nessuno è in grado
di prevedere cosa potrà accadere un domani,
anche abbastanza prossimo.
Si è (sarà), quindi, soggetti
a processi di trasferimento/riversamento dei
documenti.
Queste attività sono
impensabili se concepite con l’idea di
verificare la conformità di ogni singola
azione di trasferimento/riversamento; si
deve, pertanto, seguire la strada della
conformità dei processi che governano tali
azioni da effettuarsi secondo procedure
certificate, stabili e documentate.
Anche la normativa, sin dagli
anni novanta, ha seguito lo svilupparsi
della dematerializzazione della
documentazione amministrativa, e le relative
esigenze di tutela degli archivi, con una
progressiva evoluzione che non ha pari in
altri settori: dal Testo unico della
documentazione amministrativa (DPR 445) al
il Codice dei beni culturali e del paesaggio
(Decreto Legislativo 42/2004) fino al Codice
dell’amministrazione digitale (Decreto
Legislativo 82/2005 ).
I due sistemi normativi
(documentazione amministrativa e beni
culturali) incidono sulla stessa realtà (gli
archivi delle pubbliche amministrazioni) con
visioni e sistematiche differenti, per
alcuni aspetti anche conflittuali.
Per comporle è stata
istituita dal CNIPA una Commissione
interministeriale, dalla quale sono
scaturiti alcuni tavoli tecnici, due dei
quali si sono occupati rispettivamente dei
profili giuridico-amministativi e
archivistici e dei profili tecnologici
impegnati dalla riflessione. Il primo dei
due tavoli ha compiuto il proprio lavoro
elaborando alcuni importanti indirizzi.
Anche se la conservazione nel
lungo periodo merita, oggi, una particolare
attenzione non sono da trascurare le più
moderne tecnologie disponibili per trarre il
massimo vantaggio dalla gestione dell’enorme
disponibilità di informazioni in formato
digitale, strutturate o meno che siano.
Infine, ma non meno
importante, è riuscire a far tesoro
dell’intensa esperienza fin qui maturata per
individuare concrete e realistiche
opportunità di dematerializzazione nella PA.
[i]
Business Record: “informazione
creata, ricevuta e conservata come
prova, o dato sensibile, da una
persona od organizzazione in
transazioni di business o nel
rispettare obblighi legali”
[standard ISO 15489]
[ii]
La rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti (definizione dal
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.
82 - Codice dell'amministrazione
digitale)
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